Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 612

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 612. 
 
                              (Forme). 
 
  Il testamento  indicato  dall'articolo  precedente  e'  redatto  in
doppio originale  alla  presenza  di  due  testimoni  e  deve  essere
sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha  ricevuto  e  dai
testimoni; se il testatore o i testimoni non  possono  sottoscrivere,
si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. 
 
  Il testamento e' conservato tra i documenti di bordo ed e' annotato
sul giornale di  bordo  ovvero  sul  giornale  nautico  e  sul  ruolo
d'equipaggio. 
 
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