Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 612. (Forme). Il testamento indicato dall'articolo precedente e' redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento e' conservato tra i documenti di bordo ed e' annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.