Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 152

Testo in vigore dal 23 novembre 2017

                              Art. 152. 
 
(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari  nei  giudizi
                   per prestazioni previdenziali) 
 
  Nei giudizi  promossi  per  ottenere  prestazioni  previdenziali  o
assistenziali la parte soccombente, salvo  comunque  quanto  previsto
dall'articolo 96, primo comma, del codice di  procedura  civile,  non
puo' essere  condannata  al  pagamento  delle  spese,  competenze  ed
onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello  della
pronuncia,  di  un  reddito  imponibile  ai  fini  IRPEF,  risultante
dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a  3,  e  77
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento
all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si  trova
nelle condizioni indicate  nel  presente  articolo  formula  apposita
dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione   nelle   conclusioni
dell'atto introduttivo e si impegna  a  comunicare,  fino  a  che  il
processo non sia definito, le  variazioni  rilevanti  dei  limiti  di
reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del  2002.  Le  spese,
competenze  ed  onorari  liquidati  dal  giudice  nei   giudizi   per
prestazioni  previdenziali  non  possono  superare  il  valore  della
prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte  ricorrente,  a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula  apposita  dichiarazione
del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.42 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n.  241  (in
G.U.  1ª  22/11/2017  n.   47),   ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle  disposizioni  di
attuazione del codice di procedura civile, come modificato  dall'art.
38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111". 
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