Art. 152.
(Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi
per prestazioni previdenziali)
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto
dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non
puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed
onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della
pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante
dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento
all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova
nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni
dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
prestazioni previdenziali non possono superare il valore della
prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione
del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.42
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AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 241 (in
G.U. 1ª 22/11/2017 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art.
38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111".