Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 143.
((Diritti e doveri reciproci dei coniugi.))
((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi
diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta',
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).