Art. 156.
(Esecuzione sui beni sequestrati).
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva
prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi
procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del
codice.(14)17
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve
inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente,
l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla
trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla
L.6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 85 della L. 26
novembre 1990, n. 353 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli
articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n.
353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto
compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono
la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e'
rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il
diritto a cautela del quale erano stati concessi.";
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."