Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 156

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994

                              Art. 156. 
 
                 (Esecuzione sui beni sequestrati). 
 
  Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di  condanna  esecutiva
prevista nell'articolo 686 del codice deve  depositarne  copia  nella
cancelleria del  giudice  competente  per  l'esecuzione  nel  termine
perentorio di sessanta giorni  dalla  comunicazione,  e  deve  quindi
procedere  alle  notificazioni   previste   nell'articolo   498   del
codice.(14)17 
 
  Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il  sequestrante  deve
inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma  precedente,
l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva  in  margine  alla
trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni  dalla
L.6 dicembre 1994, n. 673  nel  modificare  l'art.  85  della  L.  26
novembre 1990, n. 353 ha disposto (con l'art. 4, comma  5)  che  "Gli
articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge  26  novembre  1990,  n.
353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in  quanto
compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono
la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e'
rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente  il
diritto a cautela del quale erano stati concessi."; 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
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