Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 159

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 159. 
                    (Estensione della nullita'). 
 
  La nullita' di un atto non importa quella  degli  atti  precedenti,
ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti. 
 
  La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti  che
ne sono indipendenti. 
 
  Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo'  tuttavia
produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo. 
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