Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 159.
(Estensione della nullita').
La nullita' di un atto non importa quella degli atti precedenti,
ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullita' di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che
ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto puo' tuttavia
produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo.