Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Art. 167.
((Costituzione del fondo patrimoniale.))
((Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo,
anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici
registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della
famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi,
effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione puo' essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi
con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo)).