Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2858.
(Facolta' del terzo acquirente).
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo
titolo di acquisto e non e' personalmente obbligato, se non
preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi
ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella
sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue
contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura
civile.