Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2922

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2922. 
 
                     (Vizi della cosa. Lesione). 
 
  Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia  per  i  vizi  della
cosa. 
 
  Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione. 
 
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