Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono
trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza che sia stata richiesta
l'assegnazione o la vendita. ((148))
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d),
l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".