Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 497

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 497. 
            (Cessazione dell'efficacia del pignoramento). 
 
  Il pignoramento perde efficacia  quando  dal  suo  compimento  sono
trascorsi ((quarantacinque)) giorni senza  che  sia  stata  richiesta
l'assegnazione o la vendita. ((148)) 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che  "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma  1,  lettere  d),
l), m), n), si  applicano  esclusivamente  alle  procedure  esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto". 
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