Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 509.
(Composizione della somma ricavata).
La somma da distribuire e' formata da quanto proviene a titolo di
prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o
provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da
parte dell'aggiudicatario.