Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 559.
(Modo di ridurre le donazioni).
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via
via alle anteriori.
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Codice Civile \ SEZIONE II
Art. 559.
(Modo di ridurre le donazioni).
Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via
via alle anteriori.