Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 576

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

                              Art. 576. 
        (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita). 
 
  Il giudice dell'esecuzione, quando  ordina  l'incanto,  stabilisce,
sentito quando occorre un esperto: 
  1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti; 
  2) il prezzo base dell'incanto determinato  a  norma  dell'articolo
568; 
  3) il giorno e l'ora dell'incanto; 
  4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle  forme  di
pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali  forme  di  pubblicita'
straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 
  ((5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore  al  decimo
del prezzo base d'asta e il termine entro  il  quale  tale  ammontare
deve essere prestato dagli offerenti));((113a))((115))((116)) 
  6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 
  7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione,
entro il quale il prezzo deve essere depositato e  le  modalita'  del
deposito. 
 
  L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere. 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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