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Testo in vigore dal 03 luglio 2016
Art. 587.
(Inadempienza dell'aggiudicatario).
Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di
multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica altresi' nei confronti
dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro
dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione
dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice
ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso
di rilasciare l'immobile al custode; il decreto ((e' attuato dal
custode a norma dell'articolo 560, quarto comma)). (148)
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e
seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione
confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente,
l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della
differenza.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".