Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 612

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 612. 
                          (Provvedimento). 
 
  Chi intende  ottenere  l'esecuzione  forzata  di  una  sentenza  di
condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo  la
notificazione del precetto, deve  chiedere  con  ricorso  al  giudice
dell'esecuzione    che     siano     determinate     le     modalita'
dell'esecuzione.(88)((90)) 
 
  Il giudice dell'esecuzione provvede  sentita  la  parte  obbligata.
Nella  sua  ordinanza  designa  l'ufficiale  giudiziario   che   deve
procedere all'esecuzione e  le  persone  che  debbono  provvedere  al
compimento dell'opera non  eseguita  o  alla  distruzione  di  quella
compiuta.(88)((90)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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