Art. 612.
(Provvedimento).
Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di
condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la
notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice
dell'esecuzione che siano determinate le modalita'
dell'esecuzione.(88)((90))
Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata.
Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve
procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al
compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella
compiuta.(88)((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."