Testo in vigore dal 04 luglio 1998
Art. 65.
(Custode).
La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o
sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone
altrimenti.
Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal giudice
dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e
in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.(88)((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".