Testo in vigore dal 27 maggio 1976
Art. 650.
(Opposizione tardiva).
L'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine
fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva
conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito
o forza maggiore.((26))
In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma
dell'articolo precedente.
L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo
atto di esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120 (in
G.U. 1a s.s. 26/5/1976, n. 139) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 650, comma primo, del codice di procedura
civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva
dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto
ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore,
fare opposizione entro il termine fissato nel decreto."