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Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 67.
(Responsabilita' del custode).
Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue
l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena
pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2)((125))
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se
non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono
moltiplicate per quattro.".
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 8)
che "All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 250 a euro 500".".