Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 67

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 67. 
                   (Responsabilita' del custode). 
 
  Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non  esegue
l'incarico assunto puo' essere condannato  dal  giudice  a  una  pena
pecuniaria non superiore a lire cinquemila.(2)((125)) 
 
  Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle  parti,  se
non esercita la custodia da buon padre di famiglia. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile  sono
moltiplicate per quattro.". 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art.  45,  comma  8)
che "All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 250 a euro 500".". 
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