Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 788

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                              Art. 788. 
                       (Vendita di immobili). 
 
  ((Quando occorre procedere alla vendita  di  immobili,  il  giudice
istruttore provvede con ordinanza a norma  dell'articolo  569,  terzo
comma, se non sorge controversia sulla  necessita'  della  vendita)).
((116)) 
 
  Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta  se  non
con sentenza del collegio. 
 
  ((La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si  applicano
gli articoli 570 e seguenti)). ((116)) 
 
  Quando le operazioni sono affidate a un ((professionista)),  questi
provvede direttamente alla vendita, a norma  delle  disposizioni  del
presente articolo. ((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio  2006,
n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che  "Le  disposizioni  dei
commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si  applicano  ai
procedimenti instaurati successivamente a tale  data  di  entrata  in
vigore." 
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