Testo in vigore dal 01 gennaio 2006
Art. 788.
(Vendita di immobili).
((Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice
istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo
comma, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita)).
((116))
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non
con sentenza del collegio.
((La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano
gli articoli 570 e seguenti)). ((116))
Quando le operazioni sono affidate a un ((professionista)), questi
provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del
presente articolo. ((116))
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,
n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei
commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore."