Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 934

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 934. 
 
                (Opere fatte sopra o sotto il suolo). 
 
  Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto
il suolo appartiene  al  proprietario  di  questo,  salvo  quanto  e'
disposto dagli articoli 935, 936, 937  e  938  e  salvo  che  risulti
diversamente dal titolo o dalla legge. 
 
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