Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 934.
(Opere fatte sopra o sotto il suolo).
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto
il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto e'
disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo o dalla legge.