Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 936.
(Opere fatte da un terzo con materiali propri).
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un
terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di
ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua
scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure
l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono
togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi puo' inoltre
essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non puo' obbligare il terzo a togliere le
piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua
scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in
buona fede.
La rimozione non puo' essere domandata trascorsi sei mesi dal
giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.