Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1264

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1264. 
 
       (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto). 
 
  La cessione ha effetto nei confronti  del  debitore  ceduto  quando
questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata. 
 
  Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga  al
cedente non e' liberato, se il  cessionario  prova  che  il  debitore
medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione. 
 
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