Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 587

Testo in vigore dal 03 luglio 2016

                              Art. 587. 
                 (Inadempienza dell'aggiudicatario). 
 
  Se il prezzo non e' depositato nel termine  stabilito,  il  giudice
dell'esecuzione     con     decreto     dichiara     la     decadenza
dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo  di
multa e quindi dispone un nuovo incanto. La disposizione  di  cui  al
periodo   precedente    si    applica    altresi'    nei    confronti
dell'aggiudicatario che non ha versato  anche  una  sola  rata  entro
dieci giorni dalla scadenza del termine; il  giudice  dell'esecuzione
dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate  gia'  versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo  precedente,  il  giudice
ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso
di rilasciare l'immobile al custode;  il  decreto  ((e'  attuato  dal
custode a norma dell'articolo 560, quarto comma)). (148) 
 
  Per il nuovo incanto si  procede  a  norma  degli  articoli  576  e
seguenti. Se  il  prezzo  che  se  ne  ricava,  unito  alla  cauzione
confiscata,  risulta  inferiore  a  quello  dell'incanto  precedente,
l'aggiudicatario  inadempiente   e'   tenuto   al   pagamento   della
differenza. 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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