Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2043

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2043. 
 
                 (Risarcimento per fatto illecito). 
 
  Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona  ad  altri  un  danno
ingiusto, obbliga colui che ha  commesso  il  fatto  a  risarcire  il
danno. 
 
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