Testo in vigore dal 11 novembre 2014
Art. 26.
(Foro dell'esecuzione forzata).
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il
giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili
soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella
circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.
((Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede)). ((144))
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e'
competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.