Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 26

Testo in vigore dal 11 novembre 2014

                              Art. 26. 
                   (Foro dell'esecuzione forzata). 
 
  Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e' competente il
giudice del luogo in cui le cose si  trovano.  Se  le  cose  immobili
soggette  all'esecuzione  non   sono   interamente   comprese   nella
circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21. 
 
  ((Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi
e' competente  il  giudice  del  luogo  in  cui  il  debitore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede)). ((144)) 
 
  Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di  non  fare  e'
competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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