Testo in vigore dal 11 novembre 2014
Art. 26-bis.
(( (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).))
((Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni
indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione
forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi
speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.))
((144))
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.