Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 26 - Bis

Testo in vigore dal 11 novembre 2014

                            Art. 26-bis. 
     (( (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).)) 
 
  ((Quando  il  debitore  e'  una  delle  pubbliche   amministrazioni
indicate  dall'articolo  413,  quinto  comma,  per   l'espropriazione
forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto  dalle  leggi
speciali,  il  giudice  del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 
 
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione  forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.)) 
                                                              ((144)) 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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