Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2697.
(Onere della prova).
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.