Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2909

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2909. 
 
                          (Cosa giudicata). 
 
  L'accertamento contenuto nella sentenza  passata  in  giudicato  fa
stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. 
 
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