Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 404

Testo in vigore dal 01 giugno 1995

                              Art. 404. 
                   (Casi di opposizione di terzo). 
 
  Un terzo puo'  fare  opposizione  contro  la  sentenza  passata  in
giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre  persone  quando
pregiudica i suoi diritti. ((75)) 
 
  Gli aventi causa e i creditori di  una  delle  parti  possono  fare
opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a
loro danno. 
                                                       (39) (42) (52) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 giugno 1984, n. 167 (in
G.U. 1a s.s. 13/6/1984,  n.  162),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in  cui  non  ammette
l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida  di  sfratto
per  finita  locazione,   emanata   per   la   mancata   comparizione
dell'intimato  o  per  la  mancata  opposizione   dell'intimato   pur
comparso". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 25 ottobre 1985, n.  237
(in G.U. 1a s.s. 6/11/1985, n. 261), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in  cui  non  ammette
l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosita'". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 -  20  dicembre  1988,  n.
1105  (in  G.U.  1a  s.s.   28/12/1988,   n.   52),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte  in
cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale
il Pretore dispone l'affrancazione del fondo  ex  art.  4,  legge  22
luglio 1966, n. 607". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 26 maggio 1995,  n.  192
(in G.U. 1a s.s. 31/5/1995, n. 23), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404, primo comma, del  codice  di  procedura
civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso
l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione". 
Top