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Testo in vigore dal 01 giugno 1995
Art. 404.
(Casi di opposizione di terzo).
Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in
giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando
pregiudica i suoi diritti. ((75))
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando e' l'effetto di dolo o collusione a
loro danno.
(39) (42) (52)
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AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 giugno 1984, n. 167 (in
G.U. 1a s.s. 13/6/1984, n. 162), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette
l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di convalida di sfratto
per finita locazione, emanata per la mancata comparizione
dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur
comparso".
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AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 25 ottobre 1985, n. 237
(in G.U. 1a s.s. 6/11/1985, n. 261), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette
l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosita'".
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AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 dicembre 1988, n.
1105 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in
cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale
il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4, legge 22
luglio 1966, n. 607".
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AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 26 maggio 1995, n. 192
(in G.U. 1a s.s. 31/5/1995, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso
l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione".