Versioni
Testo in vigore dal 18 luglio 1998
Art. 484.
(Giudice dell'esecuzione).
L'espropriazione e' diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del
tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo
entro due giorni dalla sua formazione. (88) (90)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). ((90))
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli
articoli 174 e 175.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".