Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 548

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 548. 
                 (Mancata dichiarazione del terzo). 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162. (144) 
 
  Quando all'udienza il creditore dichiara di non  aver  ricevuto  la
dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo  almeno  dieci  giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini
indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di
assegnazione    ((se    l'allegazione    del    creditore    consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo)) e il giudice provvede a norma degli  articoli
552 o 553. (144) ((148)) 
 
  Il  terzo  puo'  impugnare  nelle  forme  e  nei  termini  di   cui
all'articolo 617  ((...))  l'ordinanza  di  assegnazione  di  crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne  avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita'  della  notificazione  o  per
caso fortuito o forza maggiore. ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  ai  procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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