Art. 548.
(Mancata dichiarazione del terzo).
COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162. (144)
Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini
indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione ((se l'allegazione del creditore consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo)) e il giudice provvede a norma degli articoli
552 o 553. (144) ((148))
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617 ((...)) l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore. ((148))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".