Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 569

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 569. 
 
                   (Successione degli ascendenti). 
 
  A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne'  fratelli
o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli  ascendenti
della linea paterna e per l'altra meta' gli  ascendenti  della  linea
materna. 
 
  Se pero' gli ascendenti non sono di  eguale  grado,  l'eredita'  e'
devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea. 
 
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