Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 569.
(Successione degli ascendenti).
A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli
o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti
della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea
materna.
Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e'
devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.