Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 570

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                              Art. 570. 
                       (Avviso della vendita). 
 
  Dell'ordine  di  vendita  e'  dato   dal   cancelliere,   a   norma
dell'articolo 490, pubblico  avviso  contenente  l'indicazione  degli
estremi previsti  nell'articolo  555  ((,  del  valore  dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale e'
pubblicata la relativa relazione di stima, del nome  e  del  recapito
telefonico del custode nominato in sostituzione del  debitore)),  con
l'avvertimento  che  maggiori  informazioni,  anche   relative   alle
generalita' del debitore, possono essere  fornite  dalla  cancelleria
del tribunale a chiunque vi abbia interesse.((115))((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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