Versioni
Testo in vigore dal 01 gennaio 1951
Art. 627.
(( (Riassunzione).))
((Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel
termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni
caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza
d'appello che rigetta l'opposizione)).