Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 627

Testo in vigore dal 01 gennaio 1951

                              Art. 627. 
                        (( (Riassunzione).)) 
 
  ((Il processo esecutivo  deve  essere  riassunto  con  ricorso  nel
termine perentorio fissato dal giudice  dell'esecuzione  e,  in  ogni
caso, non piu' tardi di sei mesi dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza  di  primo  grado  o  dalla  comunicazione  della   sentenza
d'appello che rigetta l'opposizione)). 
 
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