Versioni
Testo in vigore dal 03 luglio 1985
Art. 64.
(Responsabilita' del consulente).
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti.(2)
((In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con
l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti)).
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di
procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal
1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata e' del
pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata e' del
tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie
previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per
quattro.".