Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 64

Testo in vigore dal 03 luglio 1985

                              Art. 64. 
                  (Responsabilita' del consulente). 
 
  Si applicano al  consulente  tecnico  le  disposizioni  del  codice
penale relative ai periti.(2) 
 
  ((In ogni caso, il consulente tecnico che incorre  in  colpa  grave
nell'esecuzione degli atti che gli  sono  richiesti,  e'  punito  con
l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti  milioni.
Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma,  del  Codice  di
procedura civile e' elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal
1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza  impugnata  e'  del
pretore, a lire millecinquecento se  la  sentenza  impugnata  e'  del
tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie
previste  dal  Codice  di  procedura  civile  sono  moltiplicate  per
quattro.". 
Top