Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 156

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 156. 
                     (Rilevanza della nullita'). 
 
  Non puo' essere pronunciata la nullita' per inosservanza  di  forme
di alcun atto del processo, se la nullita'  non  e'  comminata  dalla
legge. 
 
  Puo' tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei  requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 
 
  La nullita' non puo' mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto
lo scopo a cui e' destinato. 
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