Art 181.
(Disposizioni sulla divisione).
Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a
divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a
norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati
sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo
comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione
delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente fino a
sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica dell'ordinanza.25
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica
decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le
disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006.".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".