Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 181

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

 
                              Art 181. 
 
                 (Disposizioni sulla divisione).  
 
  Il giudice dell'esecuzione,  quando  dispone  che  si  proceda  a
divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione  della  causa  a
norma degli articoli 175 e seguenti del codice,  se  gli  interessati
sono tutti presenti. 
 
  Se  gli  interessati  non   sono   tutti   presenti,   il   giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di  cui  all'articolo  600,  secondo
comma, del codice, fissa l'udienza davanti a se' per la  comparizione
delle parti, concedendo termine alla  parte  piu'  diligente  fino  a
sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante
la notifica dell'ordinanza.25 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L.  30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168  ha
disposto (con l'art. 2, comma  3-quater)  che  la  presente  modifica
decorre dal 1° gennaio 2006. 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  3-quinquies)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  3,  lettere  b-bis),  b-ter),  c-bis),
c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano  ai  giudizi
civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre  2005,  n.
263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006.". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre  2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni  di  cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2)  a  43-bis),  e  3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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