Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1815

Testo in vigore dal 24 marzo 1996

                             Art. 1815. 
 
                            (Interessi). 
 
  Salvo  diversa   volonta'   delle   parti,   il   mutuatario   deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione  degli
interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. 
 
  ((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla  e  non
sono dovuti interessi)). 
Top