Testo in vigore dal 24 marzo 1996
Art. 1815.
(Interessi).
Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
((Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non
sono dovuti interessi)).