Testo in vigore dal 15 maggio 2005
Art. 187-bis.
(Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti
esecutivi compiuti).
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo
esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o
l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o
assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice,
gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti,
l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu'
procedibile.