Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 187 - Bis

Testo in vigore dal 15 maggio 2005

 
 
                            Art. 187-bis. 
 
 (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti  degli  atti
                       esecutivi compiuti).  
 
  In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del  processo
esecutivo  avvenuta  dopo  l'aggiudicazione,  anche  provvisoria,   o
l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o
assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma,  del  codice,
gli effetti di tali atti.  Dopo  il  compimento  degli  stessi  atti,
l'istanza  di  cui  all'articolo  495  del   codice   non   e'   piu'
procedibile. 
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