Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 187

Testo in vigore dal 01 gennaio 2006

                              Art. 187. 
               (Provvedimenti del giudice istruttore). 
 
  Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia  matura  per  la
decisione di merito senza bisogno di assunzione di  mezzi  di  prova,
rimette le parti davanti al collegio. 
 
  Puo'  rimettere  le  parti  al  collegio   affinche'   sia   decisa
separatamente una questione di merito avente  carattere  preliminare,
solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio. 
 
  Il giudice provvede analogamente  se  sorgono  questioni  attinenti
alla giurisdizione o alla competenza o  ad  altre  pregiudiziali,  ma
puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito. 
 
  Qualora il collegio provveda a  norma  dell'articolo  279,  secondo
comma, numero  4),  i  termini  ((di  cui  all'articolo  183,  ottavo
comma)), non  concessi  prima  della  rimessione  al  collegio,  sono
assegnati dal giudice istruttore, su istanza di  parte,  nella  prima
udienza dinanzi a lui. (67) (72) 
 
  Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
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