Art. 187.
(Provvedimenti del giudice istruttore).
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la
decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova,
rimette le parti davanti al collegio.
Puo' rimettere le parti al collegio affinche' sia decisa
separatamente una questione di merito avente carattere preliminare,
solo quando la decisione di essa puo' definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti
alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma
puo' anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo
comma, numero 4), i termini ((di cui all'articolo 183, ottavo
comma)), non concessi prima della rimessione al collegio, sono
assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima
udienza dinanzi a lui. (67) (72)
Il giudice da' ogni altra disposizione relativa al processo
--------------------
AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
--------------------
AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995."