Testo in vigore dal 08 gennaio 1942
Art. 187.
(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva).
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia
sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a
regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del
codice.