Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 337 - Bis

Testo in vigore dal 07 febbraio 2014

                            Art. 337-bis. 
 
                     ((Ambito di applicazione)) 
 
  ((In caso di separazione, scioglimento,  cessazione  degli  effetti
civili, annullamento, nullita'  del  matrimonio  e  nei  procedimenti
relativi  ai  figli  nati  fuori  del  matrimonio  si  applicano   le
disposizioni del presente capo.)) 
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