Testo in vigore dal 07 febbraio 2014
Art. 337-sexies.
((Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di
residenza))
((Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a
terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di
reperire il soggetto.))