Art. 557.
(( (Deposito dell'atto di pignoramento).))
((Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di
trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla
consegna dell'atto di pignoramento. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il
creditore deve depositare la nota di trascrizione appena
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.))
((144))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma
3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.