Art. 559.
(Custodia dei beni pignorati).
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni
pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i
frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto,
il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, puo' nominare
custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice
provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia
occupato dal debitore.(113a)
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di
inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.(113a)
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo
che per la particolare natura degli stessi ritenga che la
sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in cui pronuncia
l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o disposta la delega
delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la
persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.(113a)
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere
sostituito, e' nominato custode altro soggetto.(113a)
((I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati
con ordinanza non impugnabile.)) ((115)) ((116))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche
hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2. comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."