Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 568

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 568. 
          (( (Determinazione del valore dell'immobile). )) 
 
  ((Agli  effetti  dell'espropriazione  il  valore  dell'immobile  e'
determinato dal giudice avuto riguardo al  valore  di  mercato  sulla
base degli elementi forniti dalle parti e  dall'esperto  nominato  ai
sensi dell'articolo 569, primo comma. 
 
  Nella determinazione del valore di  mercato  l'esperto  procede  al
calcolo   della   superficie   dell'immobile,   specificando   quella
commerciale, del valore per metro quadro e  del  valore  complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa  la  riduzione  del  valore  di  mercato  praticata  per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per  gli  oneri  di  regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di  possesso,
i vincoli e  gli  oneri  giuridici  non  eliminabili  nel  corso  del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali  spese  condominiali
insolute.)) 
                                                              ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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