Testo in vigore dal 21 agosto 2015
Art. 568.
(( (Determinazione del valore dell'immobile). ))
((Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile e'
determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla
base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai
sensi dell'articolo 569, primo comma.
Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al
calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella
commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso,
i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali spese condominiali
insolute.))
((148))
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".