Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 605.
(Precetto per consegna o rilascio).
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili
deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche
la descrizione sommaria dei beni stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o
del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.