Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 605

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 605. 
                 (Precetto per consegna o rilascio). 
 
  Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili
deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo  480,  anche
la descrizione sommaria dei beni stessi. 
 
  Se il titolo esecutivo dispone circa il termine  della  consegna  o
del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine. 
 
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