Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 68.
(Altri ausiliari).
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il
giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare
assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in
generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in
grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati
atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza
pubblica.