Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 68

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 68. 
                         (Altri ausiliari). 
 
  Nei casi previsti dalla legge o  quando  ne  sorge  necessita',  il
giudice, il  cancelliere  o  l'ufficiale  giudiziario  si  puo'  fare
assistere da esperti in una determinata  arte  o  professione  e,  in
generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e'  in
grado di compiere da se' solo. 
 
  Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati
atti nei casi previsti dalla legge. 
 
  Il  giudice  puo'  sempre  richiedere  l'assistenza   della   forza
pubblica. 
 
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