Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 487.
(Forma dei provvedimenti del giudice).
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice
stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le
disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e
quella dell'articolo 186.