Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 487

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 487. 
               (Forma dei provvedimenti del giudice). 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal  giudice
stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione. 
 
  Per le  ordinanze  del  giudice  dell'esecuzione  si  osservano  le
disposizioni degli articoli 176 e seguenti in  quanto  applicabili  e
quella dell'articolo 186. 
 
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