Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 567

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 567. 
                        (Istanza di vendita). 
 
  Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere la vendita dell'immobile pignorato. 
 
  Il  creditore  che  richiede  la  vendita  deve  provvedere,  entro
((sessanta)) giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto, nonche'  i  certificati  delle  iscrizioni  e
trascrizioni relative all'immobile  pignorato  effettuate  nei  venti
anni   anteriori   alla   trascrizione   del    pignoramento;    tale
documentazione puo' essere  sostituita  da  un  certificato  notarile
attestante le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei  registri
immobiliari. (115) (116) ((148)) 
 
  Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato  una  sola
volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi  e
per una durata non superiore ad  ulteriori  ((sessanta))  giorni.  Un
termine di ((sessanta)) giorni e' inoltre assegnato al creditore  dal
giudice, quando lo stesso ritiene che  la  documentazione  da  questi
depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta  o
non e' concessa, oppure se la documentazione  non  e'  integrata  nel
termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,
il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e'  dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone
la cancellazione della  trascrizione  del  pignoramento.  Si  applica
l'articolo  562,  secondo  comma.  Il   giudice   dichiara   altresi'
l'estinzione del  processo  esecutivo  se  non  vi  sono  altri  beni
pignorati. (113a) (115) (116) ((148)) 
 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 21  settembre
1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998,
n. 399, ha disposto (con  l'art.  13-bis)  che  "Per  i  procedimenti
esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  il  termine  per
l'allegazione  della  documentazione  prevista  dal   secondo   comma
dell'articolo 567 del codice di  procedura  civile,  come  sostituito
dall'articolo 1 della presente legge,  e'  di  quattro  mesi  per  le
procedure esecutive immobiliari nelle quali  il  ricorso  di  cui  al
primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato
depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se  il  ricorso  e'
stato depositato entro il 31  dicembre  1996,  di  nove  mesi  se  il
ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre  1997  e  di  dodici
mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data  di  entrata  in
vigore della presente legge". 
  Il D.L. 21 settembre 1998, n.  328,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, nel modificare l'art. 13-bis della
L. 3 agosto 1998, n. 302, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,
comma 2) che il suddetto termine decorre dalla  data  di  entrata  in
vigore della L. 19 novembre 1998, n. 399. 
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AGGIORNAMENTO (95) 
  La L. 3 agosto 1998, n. 302, come  modificata  dal  D.L.  17  marzo
1999, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n.
134, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "1. Il termine  per
l'allegazione  della  documentazione  prescritta  dal  secondo  comma
dell'articolo 567 del codice di  procedura  civile,  come  sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: 
  a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1995; 
  b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita  risulta  depositata
entro il 31 dicembre 1997; 
  c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita  risulta  depositata
entro il 31 dicembre 1998; 
  d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta  depositata
entro il 31 dicembre 1999." 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L.  17  dicembre
1999, n. 480, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 2000,
n. 25, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il  termine  per
l'allegazione  della  documentazione  prescritta   dal   secondocomma
dell'articolo 567 del codice di  procedura  civile,  come  sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21  ottobre  2000  per
tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte
le procedure esecutive  nelle  quali  l'istanza  di  vendita  risulta
depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000." 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal  D.L.  18  ottobre
2000, n. 291, convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000,
n. 372, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il termine  per
l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo  567  del
codice di procedura civile, come  modificato  dall'articolo  1  della
presente legge, scade il  30  giugno  2001  per  tutte  le  procedure
esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta  depositata  entro
il 30 aprile 2001." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  6)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1,  lettere  d),
l), m), n), si  applicano  esclusivamente  alle  procedure  esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto". 
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