Art. 567.
(Istanza di vendita).
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
((sessanta)) giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti
anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile
attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari. (115) (116) ((148))
Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola
volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e
per una durata non superiore ad ulteriori ((sessanta)) giorni. Un
termine di ((sessanta)) giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi
depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta o
non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel
termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,
il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone
la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi'
l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni
pignorati. (113a) (115) (116) ((148))
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AGGIORNAMENTO (92)
La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 21 settembre
1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998,
n. 399, ha disposto (con l'art. 13-bis) che "Per i procedimenti
esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla
data di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, e' di quattro mesi per le
procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al
primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato
depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e'
stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il
ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici
mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in
vigore della presente legge".
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni
dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, nel modificare l'art. 13-bis della
L. 3 agosto 1998, n. 302, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,
comma 2) che il suddetto termine decorre dalla data di entrata in
vigore della L. 19 novembre 1998, n. 399.
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AGGIORNAMENTO (95)
La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 17 marzo
1999, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n.
134, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "1. Il termine per
l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata
entro il 31 dicembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 17 dicembre
1999, n. 480, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 2000,
n. 25, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il termine per
l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per
tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte
le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta
depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000."
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AGGIORNAMENTO (97)
La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 18 ottobre
2000, n. 291, convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000,
n. 372, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il termine per
l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del
codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure
esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro
il 30 aprile 2001."
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che
"Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d),
l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".