Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 571

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

                              Art. 571. 
                        (Offerte d'acquisto). 
 
  Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso  a  offrire  per  l'acquisto
dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale
anche a norma  dell'articolo  579,  ultimo  comma.  L'offerente  deve
presentare nella cancelleria dichiarazione  contenente  l'indicazione
del prezzo, del tempo e modo del  pagamento  e  ogni  altro  elemento
utile alla valutazione dell'offerta. (115) (116) 
 
  L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore ((di  oltre  un
quarto al prezzo stabilito  nell'ordinanza))  o  se  l'offerente  non
presta  cauzione,  con  le  modalita'  stabilite  nell'ordinanza   di
vendita, in  misura  non  inferiore  al  decimo  del  prezzo  da  lui
proposto. ((148)) 
 
  L'offerta e' irrevocabile, salvo che: 
  1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.  35,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80, COME  MODIFICATO  DALLA
L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263, A  SUA  VOLTA  MODIFICATA  DALLA  L.  24
FEBBRAIO 2006, N. 52; 
  2) il giudice ordini l'incanto; 
  3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed  essa
non sia stata accolta. (115) (116) 
 
  L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno  della
quale sono annotati, a  cura  del  cancelliere  ricevente,  il  nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o  del  professionista  delegato  ai
sensi dell'articolo  591-bis  e  la  data  dell'udienza  fissata  per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da  versare
mediante assegno circolare, lo  stesso  deve  essere  inserito  nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza  fissata  per  l'esame  delle
offerte alla presenza degli offerenti.(113a) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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