Art. 571.
(Offerte d'acquisto).
Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a offrire per l'acquisto
dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale
anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve
presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione
del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta. (115) (116)
L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore ((di oltre un
quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza)) o se l'offerente non
presta cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza di
vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui
proposto. ((148))
L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80, COME MODIFICATO DALLA
L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263, A SUA VOLTA MODIFICATA DALLA L. 24
FEBBRAIO 2006, N. 52;
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa
non sia stata accolta. (115) (116)
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della
quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome,
previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai
sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da versare
mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella
busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle
offerte alla presenza degli offerenti.(113a)
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".